Stop al telemarketing selvaggio su luce e gas: cosa cambia e come difendersi

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Stop al telemarketing selvaggio su luce e gas: cosa cambia e come difendersi

Intervista di Alberto Martorelli – segretario e Presidente Lega consumatori Liguria

Dal 19 giugno sono entrate in vigore nuove regole contro le telefonate commerciali non autorizzate nel settore dell’energia. Le aziende devono dimostrare di avere il consenso del consumatore e i contratti conclusi dopo un contatto irregolare possono essere dichiarati nulli.

«La sua tariffa sta per scadere», «il suo contratto deve essere aggiornato», «ci conferma i dati della bolletta?». Sono alcune delle frasi più utilizzate nelle telefonate commerciali con cui operatori, spesso poco trasparenti, cercano di convincere i consumatori a cambiare fornitore di luce e gas.

Dal 19 giugno 2026 le tutele diventano più forti. Le nuove disposizioni vietano le sollecitazioni commerciali telefoniche nel settore energetico quando il consumatore non ha chiesto di essere contattato o non ha espresso uno specifico consenso. Il divieto comprende anche SMS e altri messaggi promozionali.

Cosa cambia dal 19 giugno

La novità principale riguarda le cosiddette chiamate “a freddo”, cioè quelle ricevute senza aver richiesto informazioni, preventivi o ricontatti.

Un’azienda che vende energia elettrica o gas non può più telefonare liberamente a un consumatore per proporgli un nuovo contratto. Il contatto è consentito soltanto in circostanze precise e deve provenire da un numero che permetta di identificare in modo univoco il professionista.

Il principio è semplice: non è più il cittadino a dover dimostrare di non aver autorizzato la telefonata. È l’impresa che deve provare di essere stata legittimata a contattarlo.

Quando le telefonate commerciali sono consentite

Le società possono contattare telefonicamente il consumatore in due casi:

Non basta quindi aver lasciato in passato il proprio numero di telefono per altri motivi. Il consenso deve riguardare espressamente le comunicazioni promozionali e l’azienda deve essere in grado di dimostrarne la validità.

L’azienda deve dimostrare di poter chiamare

Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina è l’inversione dell’onere della prova.

In caso di contestazione, spetta al venditore dimostrare che il consumatore aveva richiesto il contatto oppure aveva fornito un consenso valido. Non è più sufficiente sostenere genericamente che il numero proveniva da una banca dati o da un elenco di potenziali clienti.

Questa disposizione dovrebbe rendere più semplice contestare le telefonate abusive e i contratti attivati dopo comunicazioni poco chiare o aggressive.

Quando il contratto telefonico è nullo

Le conseguenze non riguardano soltanto la telefonata. Se il contatto commerciale avviene in violazione delle nuove regole, il contratto eventualmente concluso è nullo.

Lo stesso vale quando l’operatore chiama da un numero che non consente di identificare chiaramente l’azienda. In sostanza, il contratto non produce effetti giuridici come un accordo regolarmente sottoscritto.

Il consumatore può ricorrere agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e al Servizio conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Cosa fare quando arriva una chiamata sospetta

La prima regola è non comunicare con leggerezza dati personali, codici presenti in bolletta, codice fiscale, coordinate bancarie o codici ricevuti tramite SMS.

È utile chiedere il nome dell’azienda, il motivo della telefonata e da dove sia stato ottenuto il consenso al contatto. Non bisogna lasciarsi mettere fretta da presunte scadenze imminenti o dal rischio, spesso inventato, di rimanere senza fornitura.

Quando la chiamata sembra irregolare è opportuno:

La legge prevede infatti che gli utenti possano indicare alle due Autorità il numero da cui è partita la comunicazione irregolare. In determinati casi l’Agcom può ordinare la sospensione delle linee utilizzate.

Attenzione: il divieto non riguarda ogni telefonata commerciale

Le nuove regole interessano specificamente le proposte telefoniche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Non rappresentano quindi un divieto generale applicabile automaticamente a ogni settore commerciale.

Per luce e gas, però, il cambiamento è significativo: l’impresa deve provare il consenso, utilizzare un numero identificabile e rischia la nullità del contratto quando il contatto non rispetta le condizioni stabilite.

Resta decisiva l’attività di controllo delle Autorità. Perché le nuove tutele funzionino davvero, i consumatori devono continuare a segnalare telefonate sospette, contratti mai richiesti e comportamenti poco trasparenti.

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